Dal 1 luglio 2014 l'Autorità per l'energia consente di sperimentare una nuova tariffa chiamata ''D1'', che potrà essere applicata ai soli clienti domestici che riscaldano la propria casa utilizzando esclusivamente pompe di calore elettriche.
Il prezzo dell’energia elettrica per gli utenti domestici italiani è definito sommando tre corrispettivi:
• un corrispettivo fisso (definito in centesimi di euro/anno);
• un corrispettivo di potenza, proporzionale al valore di potenza impegnata (in centesimi di euro/anno per ogni kW);
• un corrispettivo variabile in funzione dei consumi effettivi (in centesimi di euro/kWh).
Le tariffe domestiche attualmente in vigore (chiamate D2 e D3) prevedono che quest’ultima componente variabile abbia un valore crescente con i consumi: più si consuma, più si pagano i kWh consumati; i clienti con alti livelli di consumo annuo sono dunque i più penalizzati dall’attuale struttura tariffaria progressiva, con bollette elettriche che crescono più che proporzionalmente all’incremento dei consumi.
La tariffa D1 invece, prevede che il prezzo di ogni kWh consumato sia costante, cioè indipendente dai consumi annui totali, e potrà essere applicata alle forniture di energia elettrica con contratti sia di mercato libero sia di maggior tutela per l'abitazione di residenza. La “D1” risulta quindi più vantaggiosa per chi ha consumi annui elevati mentre potrebbe indurre una bolletta più alta per chi ha consumi bassi. In generale, la convenienza è senz’altro maggiore per coloro che hanno contratti di fornitura con valori di potenza impegnata superiore a 3 kW. Non esistono limitazioni per le tecnologie, le sorgenti di calore o i fluidi utilizzati dalla pompa di calore, ma è necessario che essa possieda i requisiti di prestazioni minimi richiesti nell’Allegato H del decreto 19 febbraio 2007 (cioè i requisiti richiesti per accedere alle detrazioni fiscali del 55%/65%) o, in alternativa, rispetti i criteri di ammissibilità richiesti nell’Allegato II del decreto 28 dicembre 2012 (già richiesti per accedere al Conto Termico).
In qualunque momento è possibile chiedere di rinunciare alla sperimentazione, compilando l’apposita modulistica resa disponibile dal proprio venditore di energia elettrica. Una volta trasmessa la richiesta di rinuncia non sarà più possibile aderire nuovamente alla sperimentazione.
TARIFFA elettrica D1
Dal 1 luglio 2014 l'Autorità per l'energia consente di sperimentare una nuova tariffa chiamata ''D1'', che potrà essere applicata ai soli clienti domestici che riscaldano la propria casa utilizzando esclusivamente pompe di calore elettriche.
Il prezzo dell’energia elettrica per gli utenti domestici italiani è definito sommando tre corrispettivi:
• un corrispettivo fisso (definito in centesimi di euro/anno);
• un corrispettivo di potenza, proporzionale al valore di potenza impegnata (in centesimi di euro/anno per ogni kW);
• un corrispettivo variabile in funzione dei consumi effettivi (in centesimi di euro/kWh).
Le tariffe domestiche attualmente in vigore (chiamate D2 e D3) prevedono che quest’ultima componente variabile abbia un valore crescente con i consumi: più si consuma, più si pagano i kWh consumati; i clienti con alti livelli di consumo annuo sono dunque i più penalizzati dall’attuale struttura tariffaria progressiva, con bollette elettriche che crescono più che proporzionalmente all’incremento dei consumi.
La tariffa D1 invece, prevede che il prezzo di ogni kWh consumato sia costante, cioè indipendente dai consumi annui totali, e potrà essere applicata alle forniture di energia elettrica con contratti sia di mercato libero sia di maggior tutela per l'abitazione di residenza. La “D1” risulta quindi più vantaggiosa per chi ha consumi annui elevati mentre potrebbe indurre una bolletta più alta per chi ha consumi bassi. In generale, la convenienza è senz’altro maggiore per coloro che hanno contratti di fornitura con valori di potenza impegnata superiore a 3 kW. Non esistono limitazioni per le tecnologie, le sorgenti di calore o i fluidi utilizzati dalla pompa di calore, ma è necessario che essa possieda i requisiti di prestazioni minimi richiesti nell’Allegato H del decreto 19 febbraio 2007 (cioè i requisiti richiesti per accedere alle detrazioni fiscali del 55%/65%) o, in alternativa, rispetti i criteri di ammissibilità richiesti nell’Allegato II del decreto 28 dicembre 2012 (già richiesti per accedere al Conto Termico).
In qualunque momento è possibile chiedere di rinunciare alla sperimentazione, compilando l’apposita modulistica resa disponibile dal proprio venditore di energia elettrica. Una volta trasmessa la richiesta di rinuncia non sarà più possibile aderire nuovamente alla sperimentazione.